Premessa
L’utilizzo del termine in-clusione presenta alcune ambiguità di fondo. Si può parlare di inclusione solo nel momento in cui ci troviamo in uno stato di ex-clusione. Quella che riscontriamo, è una situazione dove il nostro alunno, Persona con disabilità, è escluso in vari modi dal processo di apprendimento e di socializzazione tra pari, violando la Carta Costituzionale. Al tempo stesso si sta sempre più diffondendo una cultura che basa il proprio approccio su presupposti che negano il valore e l’unicità della Persona. L’inclusione, inoltre, è sempre bi-univoca; non sono solo la classe e i docenti che includono l’alunno con disabilità, ma è anche lo stesso che include i suoi pari e i docenti.
Di seguito alcuni punti che sottoponiamo alla cortese attenzione della Sottosegretaria on. Paola Frassinetti, con delega alla disabilità, e al Ministro Giuseppe Valditara, condivisi e ripresi in parte dal documento di Articolo 26.
- Riformulazione del D.I. 182/2020 e degli allegati (Linee guida, modelli di PEI, Tabelle), con mirati, necessari e approfonditi interventi di modifica.
- È importante, ai fini dell’inclusione, che si riconosca la dignità e l’imprescindibile apporto della famiglia come custode e curatrice dell’alunno, Persona con disabilità. Per questo si chiede la sostituzione dei commi 1, 2 e 3 dell’art. 3 con un unico comma così formulato: «1. Il GLO è composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe, dai genitori dell’alunno con disabilità o da chi ne esercita la responsabilità genitoriale. Partecipano al GLO le figure professionali specifiche, interne ed esterne all’istituzione scolastica, che interagiscono con la classe e/o con l’alunno con disabilità nonché, ai fini del necessario supporto, l’unità di valutazione multidisciplinare. Prendono parte al GLO anche gli specialisti e/o gli esperti di fiducia indicati dai genitori.».
- Il documento PEI, elaborato concordemente dal GLO, è dinamico e vincolante, e impegna i firmatari. Dinamico perché può essere costantemente aggiornato. Vincolante perché è la base- guida del percorso di apprendimento dell’alunno per sviluppare compiutamente le sue capacità e potenzialità
- Rivedere la modalità di richiesta delle ore di sostegno, che deve tener conto degli effettivi bisogni formativi dell’alunno e non basarsi su range caratterizzati da un’impostazione di natura sanitaria (Art.18). È il GLO che propone, come da normativa, quello di cui necessita l’alunno (Sentenza del Consiglio di Stato n. 2023/2017).
- Riformulazione degli art. 15, 16, 17 e 18 del DI 182/2020. Si chiede di tenere in buon conto, per il rispetto delle Istituzioni stesse e del loro “diritto alla previsionalità” che, sin dalla formulazione del PEI co-redatto entro il 31 di ottobre, si possano indicare previsionalmente le risorse necessarie per il successivo anno scolastico, da confermare in sede di Verifica Finale. I Comuni, che più della Scuola orientano le spese di bilancio per i propri cittadini sin da fine anno, necessitano, infatti, di questa previsione per concedere correttamente ciò che il GLO propone/indica come necessario all’alunno, Persona con disabilità. Con tale sensibilità previsionale si possono evitare le situazioni di discriminazione indiretta.
- Eliminare qualsiasi riferimento alla responsabilità erariale, impropriamente inserita nel provvedimento, a carico dei componenti e dei partecipanti al GLO, tra cui i genitori.
- Rivedere le predisposizioni relative alla stesura del Pei provvisorio, abrogando le sezioni 4 e 6 relative agli alunni in ingresso, al fine di tutelare la famiglia e i docenti rispetto alla responsabilità di cui sopra.
- Garantire il diritto allo studio dell’alunno con disabilità, rimuovendo barriere (bad practice e distorsioni giuridiche) quali l’esonero, la riduzione dell’orario scolastico, la mancata assegnazione delle ore di sostegno, il ricorso a spazi dedicati (cfr. aule di sostegno), la creazione di laboratori rivolti ai soli alunni con disabilità (classi differenziali di fatto) e le micro-espulsioni dalla classe (nelle aule “dedicate” o “nei corridoi”).
Favorire la continuità didattica di tutti i docenti della classe o della sezione (scuola Infanzia) alla quale è iscritto l’alunno con disabilità, al fine di garantire quella relazione significativa che sta alla base di ogni processo di apprendimento.
L’alunno con disabilità non è in appalto ad alcune figure; pertanto rendere obbligatoria la formazione iniziale e permanente dei docenti sulle tematiche dell’inclusione scolastica, in quanto imprescindibile per l’agire professionale nella scuola inclusiva.
Rendere obbligatoria e, di conseguenza, riconosciuta economicamente, la formazione sulle tematiche dell’inclusione scolastica dei docenti in servizio, in quanto l’alunno con disabilità, parte integrante del gruppo dei pari, è alunno di tutti i docenti assegnati alla classe.
Creare fondi (anche con riferimento al PNRR) dedicati esclusivamente all’acquisto e/o alla dotazione di ausili e/o sussidi e/o strumentazione tecnologica a supporto del diritto allo studio degli alunni con disabilità, come specificato nei singoli PEI.
Ridurre il numero di alunni per classe e per sezione (scuola Infanzia) al fine di garantire la sicurezza e una didattica di qualità.
Prevedere, nel caso di certificazione in corso d’anno scolastico, non successiva al 31 marzo dello stesso anno, la garanzia dell'assegnazione, in tempi stretti, delle ore del docente di sostegno per tutelare il diritto allo studio.
Infine si sollecita, vivamente, un dialogo Interministeriale tra i Ministeri coinvolti, attraverso la costituzione di un Gruppo di Lavoro Istituzionale. Siamo certi che il dialogo attento tra il Ministero della Famiglia (custodente la proto-istituzione costituzionalmente riconosciuta), il Ministero dell’Istruzione e del merito, il Ministero per le Persone con disabilità e il Ministero della Salute non possa far altro che tracciare le basi per quella formazione permanente che serve al GLO per crescere in coscienza responsabilità come Gruppo eterogeneo di lavoro a servizio della Persona con disabilità.
Osservatorio 182