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la-sceltaAlcuni punti sintetici da tenere ben presenti:

1 – La diagnosi funzionale su vostro figlio indica la gravità oggettiva riconosciuta. Questa gravità è il parametro di cui il CSA (ex provveditorato) e la Dirigenza scolastica devono tenere conto per assegnare le ore di sostegno.

2 – La scuola non è un nemico che vi ostacola, ma un insieme di persone, sostanzialmente animate da buone intenzioni , inserite in un meccanismo che non le aiuta ad una seria, flessibile e tempestiva risposta alle esigenze dello studente. Queste persone, l’acquiescenza semi-cosciente a “rigidità burocratiche”, le strutture stesse, a volte ostacolano il decorrere fluido e preciso indicato dalla legge 104. Anzi a volte ne ostacolano la sua attenzione nei punti fondamentali. Siatene coscienti.

3 – Appena siete a conoscenza delle ore di sostegno assegnate a vostro figlio, se queste sono coerenti con la diagnosi, ringraziate il CSA (ex provveditorato) e la Dirigenza scolastica. Se queste sono insufficienti correte ai ripari immediatamente.


4 – Per correre ai ripari si cerca immediato colloquio con la Dirigenza scolastica. Se questo colloquio non avviene si compie atto di diffida protocollato dalla segreteria scolastica e per conoscenza al CSA (ex provveditorato), chiedendo, se è il caso, un GLH straordinario tramite l’USL di competenza.

5 – Tenete bene a mente che dalla nomina formale dell’insegnate di sostegno avete 60 gg per fare eventuale ricorso al TAR. Non perdete tempo.

6 – Le motivazioni per insufficienti ore date a vostro figlio in genere vengono motivate con eventuali tagli del governo in carica, delle poche forze a disposizione, del moltiplicarsi delle disabilità. Sebbene queste dichiarazioni presentano dei punti di verità non fatevi ingannare e ricordate il punto (2) per condurre la buona battaglia dei diritti di vostro figlio, la quale avrà una risonanza significativa per le sue ore di sostegno future e per il bene di altri disabili autistici. La battaglia per i diritti ha sempre una valenza pubblica e sociale.

7 – Se siete sfortunati cadrete nella maglia del “senso di colpa” che qualche dirigente, affetto da  delirio di onnipotenza e abusando del proprio “potere” e del proprio ruolo, cercherà di inocularvi. Non cedete. Una istituzione o un dirigente che non difende un diritto sostenuto da una diagnosi funzionale ma cerca accomodamenti  “logistici” per svariati motivi non è eticamente professionale e autorevole. Ad un esame di etica tale dirigente sarebbe bocciato. Fatevi consigliare da un avvocato se è il caso di ricorrere ad organi competenti.

8 – Se la risposta di sostegno non è adeguata in brevissimo tempo ricorrete immediatamente con un avvocato di diritto amministrativo per fare ricorso al TAR. Per tale ricorso vi serve il punteggio reale della diagnosi funzionale fatta dall’USL e le ore precise che la scuola ha assegnato a vostro figlio. Richiedete quest’ultimo documento alla scuola con una richiesta formale e protocollata alla segreteria della  scuola.

9 – Tentate l’ultima carta dell’informazione. Informate il CSA (ex provveditorato) della vostra ferma intenzione di ricorrere al TAR e che siete sostenuti da eventuale associazione per l’Autismo  nel vostro percorso di ricorso.

10 – Se anche quest’ultima vostra disponibilità al dialogo non è accolta ricorrete al TAR, purtroppo a vostre spese. Ma state pur certi che molto probabilmente vincerete il ricorso nei mesi successivi.  Non cedete ad alcuna pressione manipolativa del provveditorato né della dirigenza. Il far valere i diritti garantiti dalla Costituzione è il miglior modo di aiutare vostro figlio, ma anche le altre famiglie con figli autistici e non da ultimo anche la scuola nel poter rispondere ad un diritto previsto dalla Costituzione e dalla legge 104. E’ sempre bene ricordare che le “deficienze” del sistema scolastico (vedi punto 2) si dovrebbero condurre con il provveditorato e con l’eventuale dirigenza. Se questo non avviene voi state aiutando il provveditorato e la dirigenza a correggersi e a favorire il rispetto dei diritti di un disabile. In sintesi gli state facendo un favore professionale.

Per approfondire:

ALUNNI DISABILI A SCUOLA: QUANDO E COME DOBBIAMO AGIRE?

Attenzione alle scadenze da rispettare e in caso di violazioni dei diritti degli alunni disabili si possono utilizzare le diffide e i ricorsi al TAR

Si fa un gran parlare di integrazione scolastica, ma spesso siamo i primi a non sapere come comportarci per ottenere il rispetto dei diritti dei nostri figli.
Alla persona con handicap è garantito il diritto all'educazione e all'istruzione per ogni ordine e grado di scuola (cioè dalla materna all'università). Inoltre gli è consentito il completamento della scuola dell'obbligo (che attualmente dura dieci anni: elementari, medie, 2 anni di superiori) anche fino al compimento del 18-esimo anno di età. L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti da disabilità connesse all'handicap.
Per questo motivo vi proponiamo una sorta di vademecum per sapere cosa fare e quando farlo, in attesa che i ragazzi riprendano l’attività scolastica!

SETTEMBRE – A settembre l’istituto scolastico deve procedere alla formazione delle classi
Le classi che accolgono un alunno con handicap sono costituite con non più di 25 alunni e quelle con due alunni disabili non possono superare le 20 unità. Tale norma si applica però solo alle classi iniziali: prima sezione della scuola dell’infanzia, prima classe della scuola primaria e della secondaria di 1° grado, prima e terza classe delle scuole secondarie di 2° grado.
La presenza di più di un alunno con handicap nella stessa classe può essere prevista ma solo in ipotesi residuale e in presenza di handicap lievi; se si tratta di classe iniziale avrà non più di 20 iscritti.
Nel caso di violazioni è necessario inoltrare una diffida al Dirigente Scolastico dell’Istituto e fare ricorso al TAR. Prima dell’inizio dell’anno scolastico il Dirigente deve richiedere al CSA (ex provveditorato) l’assegnazione di un adeguato numero di insegnanti di sostegno.
Settembre è anche il mese in cui fare richiesta per l’eventuale esonero dalle esercitazioni pratiche di educazione fisica.

DICEMBRE E GENNAIO - In questi mesi vanno inoltrate le richieste per le visite che attestino la disabilità dell’alunno. E’ di fondamentale importanza che la certificazione ai sensi della Legge 104 avvenga prima dell’iscrizione al primo ciclo scolastico.
Senza certificazione non si ha diritto né alla classe ridotta né all'insegnante di sostegno.

FEBBRAIO E MARZO - In questi mesi va presentata l’iscrizione a scuola con l’attestazione della disabilità dell’alunno.  Una volta attestato lo stato di handicap ai sensi della L. 104/92, deve essere redatta la Diagnosi Funzionale, comprendente anche il Profilo Dinamico Funzionale
Il Profilo dinamico funzionale è redatto per ciascun alunno con handicap, esso deve indicare sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap che le possibilità di recupero con l'indicazione quindi di tutte le modalità per rafforzare e potenziare le sue capacità. Il P.D.F. deve essere compilato a cura del gruppo "tecnico" dopo un primo periodo di inserimento scolastico, esso deve indicare il prevedibile livello di sviluppo che l'alunno dimostra di possedere nei tempi brevi (sei mesi) e nei tempi medi (due anni).
Alla fine della 2° e 4° elementare, della 2° media e della 2° e 4° superiore e alla fine di ogni singolo grado scolastico, il gruppo "tecnico" traccia un bilancio diagnostico e prognostico del profilo e lo aggiorna. Serve per la stesura del Piano educativo individualizzato (PEI). Non deve essere confuso con la diagnosi funzionale che è fatta dall'Asl contemporaneamente alla certificazione dell'handicap.
E’ necessario ricordare che la Diagnosi Funzionale deve essere riconsiderata ad ogni passaggio di grado di istruzione, o tutte le volte che subentrino nuove condizioni nella situazione dell’alunno. L’Unità Multidisciplinare è affiancata da docenti e operatori sociali per fornire eventuali nuove indicazioni di competenze professionali o risorse strutturali.
La Diagnosi Funzionale è redatta in tempi utili per la redazione del P.E.I., cioè entro il 30 luglio (in bozza da integrare entro le prime settimane di frequenza scolastica per gli alunni iscritti al primo anno di ogni ciclo scolastico, a seguito della prima fase di conoscenza dell’alunno).
Sulla base del P.D.F. viene redatto il Piano educativo individualizzato in cui sono descritti gli interventi predisposti per un determinato periodo di tempo. Il P.E.I. deve essere verificato preferibilmente con frequenza quadrimestrale. Esso è redatto e verificato a cura del gruppo "tecnico".

MAGGIO E GIUGNO -  In questo periodo va fatta la richiesta per l'assistente di base, che deve essere accolta prima dell’anno scolastico.
L'assistenza di base deve essere fornita dalla scuola attraverso i collaboratori scolastici (bidelli), il recente contratto del febbraio 2001 pone fra le mansioni proprie del profilo di tutti i collaboratori scolastici "l'ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell'uscita da esse, in cui è ricompreso lo spostamento nei locali della scuola". "Per quanto riguarda le attività di ausilio materiale agli alunni portatori di handicap per esigenze di particolare disagio e per le attività di cura alla persona ed ausilio materiale nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale dell'alunno disabile, nelle scuola di ogni ordine e grado" tali mansioni rientrano fra quelle aggiuntive per i collaboratori scolastici e prevedono l'erogazione di specifici compensi e la partecipazione a corsi di formazione. Il dirigente scolastico deve in ogni caso garantire il diritto all'assistenza mediante ogni possibile forma di organizzazione del lavoro. L'assistenza di base non deve essere confusa con l'assistenza specialistica che deve fornire l'Ente Locale (precisamente le province, per quanto riguarda la scuola secondaria superiore, e i comuni, per gli altri gradi inferiori di scuola ) sia all'interno che all'esterno della scuola, si tratta delle figure dell'educatore professionale, dell'assistente educativo, del traduttore del linguaggio dei segni, del personale paramedico o psico-sociale. L'assistenza di base e l'assistenza specialistica fanno parte della più articolata assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale prevista dalla legge quadro 104/92.
C’è tempo fino a GIUGNO per richiedere il trasporto scolastico.
Giugno è anche il termine massimo per fare la richiesta di un assistente per l’autonomia e la comunicazione.

ENTRO LUGLIO  - E' possibile ottenere lo sdoppiamento delle prime classi di ogni ordine di scuola frequentate da alunni con disabilità o la riduzione del numero di alunni …  tal fine, il Dirigente Scolastico deve provvedere a inviare la richiesta di sdoppiamento all'Ufficio Scolastico Regionale che risponderà entro il 30 luglio. Va anche tenuto presente che dopo il 31 agosto la composizione di una classe non può più essere modificata.

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