Ultime notizie

Scales of justice and gavel on desk with dark background that allows for copyspace.Per chiarire adeguatamente se tali tabelle vadano eventualmente compilate occorre fare chiarezza su alcuni piani.

Sul piano sostanziale e giuridico il GLO ha il dovere di “proporre/indicare” le risorse necessitanti il percorso di inclusione dell’alunno. Sia per quanto riguarda le ore dell’Insegnante su Posto di Sostegno sia per quanto riguarda la figura Educativa AEC. In quest’ultimo caso è importante che faccia riferimento chiaro e motivato del tipo di specializzazione necessitante tale figura.

I ruoli delle due figure sono diversi perché il primo citato è a “sostegno” della classe dove c’è quell’alunno con disabilità mentre la seconda figura è “ad personam” e per chiarezza rimandiamo a questo nostro precedente intervento.

Non esiste giuridicamente il termine “copertura” (termine inventato per procedure superficiali che depauperano il GLO e l’Inclusione) ma il GLO in ottemperanza alla sua natura e al suo mandato propone/indica con chiarezza e motivando ciò che serve all’alunno con disabilità (Sentenza del CdS 2023 del 2017, DLgs 66 del 2017, DLgs 96 del 2019); questo in ordine alle ore, alla necessità delle competenze, all'emergere delle potenzialità, al segnalare eventuali barriere a proporre adeguati facilitatori.

Tale compito del GLO, dunque, non è ratificato dal D. I. 182 del 29 dicembre 2020, ma lo precede e lo significa. È compito che si deve espletare in ogni PEI e verifica PEI responsabile e puntuale.

Analizziamo ora il piano della nota prodotta dal Ministero ad ottobre 2022. La nota 3330 del 13 ottobre 2022, ovvero la Nota Prot. 15760 datata 14 ottobre 2022 (che coincide in tutto e per tutto alla n. 3330, sempre a firma del Ministero dell'istruzione), riporta quanto segue:

"Solo a partire dal mese di maggio 2023, infatti, sarà necessario predisporre le Sezioni del modello nazionale PEI relative al fabbisogno di risorse professionali per l’inclusione (Sezioni 11 e 12)."

Perché questa precisazione? Per informare le scuole che, nel compilare il PEI (quello da fare entro il 31 ottobre del 2022), non dovevano (e non potevano) compilare le sezioni 11 e 12 entro la fine di ottobre.

Subito dopo nella Nota a chiarimento inequivocabile è scritto:

"A quest’ultimo fine, saranno fornite specifiche indicazioni relative ai raccordi tra la documentazione clinica e la redazione del PEI.":

Questo passaggio è fondamentale perché la compilazione della sezione 11 implicherebbe, ad una vista superficiale, la compilazione delle tabelle C e C1, tabelle strettamente collegate con la documentazione clinica. Il Ministero dice: al riguardo, attendete informazioni: sarà mia cura dirvi "come" (ma solo nel mese di maggio). Tuttavia le “indicazioni relative ai raccordi tra la documentazione clinica e la redazione del PEI” allo stato attuale non esistono. Questo significa che nessuno può arbitrariamente assumersi la responsabilità di compilare queste tabelle. Questa incompilabilità l’ha posta in essere proprio il Ministero affermando di attendere le “indicazioni relative ai raccordi tra la documentazione clinica e la redazione del PEI”. Chiunque, che sia GLO, o Dirigente Scolastico, USP o USR non può porsi al di sopra di quanto affermato dal MIUR inventando una documentazione e un raccordo che non esiste. È dunque il Ministero che pone questa questione della compilazione delle Tabelle C e C1 come sospesa, anche perché sta elaborando un Decreto emendativo, come afferma la medesima nota, testualmente: “è in corso di definizione il decreto interministeriale, Ministero dell’Istruzione e Ministero dell’Economia e delle Finanze, emendativo del richiamato decreto 29 dicembre 2020, n. 182”

La decisione di porre in essere un Decreto emendativo nasce perché il Decreto Interministeriale 182 ha vissuto due sentenze. Quella del TAR del Lazio Sent. 9795 del 14 settembre 2021 e quella successiva del Consiglio di Stato sentenza n. 3196 del 26 aprile 2022.

Mentre la sentenza del TAR entrava nel merito della Sostanza e dell’impostazione del Decreto I. la sentenza del Consiglio di Stato si pone il problema dal punto di vista formale e non dal punto di vista sostanziale della Sentenza del TAR. Pertanto la sentenza del TAR nella segnalazione dei vulnus rimane in essere. La sentenza del CdS da un lato nega la natura regolamentare del Decreto I. inquadrandolo quale atto generale, dall’altro lo ritiene non “idoneo a ledere interessi concreti se non attraverso la mediazione di un provvedimento applicativo, che renda attuale l’eventuale pregiudizio, radicando l’interesse alla reazione in sede giurisdizionale”. In sostanza non tocca assolutamente gli aspetti sostanziali della Sentenza del TAR e ripristina la formalità del Decreto.

Potremmo dire, semplificando, che la Sentenza del CdS non “riabilita” il Decreto I. 182 ma lo “ripristina” delegando (purtroppo) tutto l’onere di eventuali violazioni e facendo intendere che il decreto può certamente essere impugnato, ma con le consuete modalità.

Il D. I., per esempio, prevede la possibilità di ridurre l’orario di lezione di un alunno con disabilità; nel momento in cui la famiglia di un determinato alunno ritiene che tale decisione sia lesiva di un diritto potrà fare ricorso.

Lo stesso vale per tutti gli altri motivi di ricorso presentati dalle associazioni e sostenuti dalla Sentenza del TAR che potranno essere fatti valere con ricorsi individuali.

E veniamo a noi, ad altro piano, altrettanto importante come i precedenti. Con quale spirito i docenti e i GLO potranno utilizzare eventuali Tabelle (C e C1) che introducono un “debito di funzionamento” altamente lesivo del Diritto all’Istruzione Costituzionalmente previsto e garantito?

Come potrebbero gli insegnanti e i GLO con un minimo di coscienza ingabbiare un alunno in un “range” prestabilito che scardina tutta la creazione “su misura” delle necessità per un alunno con disabilità?

La risposta già la conosciamo, non è possibile né dal punto di vista formale, come dicevamo più sopra né in coscienza per rispetto dei fondamenti della normativa e del Principio di Persona e del Diritto allo Studio (art. 34 della Costituzione) di un alunno.

Ostinarsi di compilare l’incompilabile è poi segno evidente (e grave) di una malattia profonda che attraversa alcuni docenti che per rigidità mentali, scarsa formazione o per approssimazione preferiscono “incasellare” invece che promuovere le potenzialità di un alunno con tutti gli strumenti sartoriali che un GLO ha e può avere.

IN SINTESI COSA FARE NELLA VERIFICA FINALE DEL PEI?

Per gli alunni per i quali è stato adottato il modello di PEI del 182/2020, la sezione 11 va compilata entro il 30 giugno per rispettare la natura stessa del GLO. E qui occorre proporre/indicare con motivata chiarezza:

-      le ore di sostegno didattico effettivamente necessarie;

-      le ore di (eventuale) assistenza per l'autonomia e/o per la comunicazione personale dell'alunno con disabilità.

Mentre le tabelle C e C1 non vanno compilate, perché:

  1. non vi sono indicazioni (il Ministero non ha dato indicazioni al riguardo),
  2. e, soprattutto, non vi è alcuna indicazione attuativa e di raccordo con il profilo di funzionamento nazionale (senza questo documento le tabelle sono incompilabili)
  3. perché tali tabelle, così come presentate dal D. I., ledono gravemente i principi inclusivi degli alunni con disabilità e, su questo, onde evitare ricorsi a “grappolo” si attende un Decreto emendativo da parte del Ministero

Staff progettoautismo.it

Abbiamo 13 visitatori e nessun utente online

Visite agli articoli
1684471